U.N.U.C.I .
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

STATUTO


PREFETTURA DI ROMA

Ufficio Territoriale del Governo

Registro delle Persone Giuridiche

N. 985/2014 del 24 marzo 2014

 


 TITOLO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica dell’Associazione

1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50, l’Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia, di seguito denominata “UNUCI”, è l’Associazione di

rilevanza nazionale con personalità giuridica di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, degli Ufficiali di ogni grado che hanno svolto servizio nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato

italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio continuare a servire lo Stato in ogni tempo.

2. L’UNUCI ha la sede legale in Roma.

3. La vigilanza sull’UNUCI è esercitata dal Ministero della difesa

Art. 2 Finalità dell’Associazione

1. L’UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale degli Ufficiali di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo nonché, alle connesse attività divulgative e informative, per il

loro impiego nell’ambito delle Forze di completamento e delle Unità militari attive.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’UNUCI svolge i seguenti compiti:

a. tutela il prestigio degli Ufficiali in congedo, mantiene alto il morale e vivo l’attaccamento alle Forze armate e ai Corpi di appartenenza;

b. rende sempre più saldi i vincoli fra gli Ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato;

c. collabora con le competenti Autorità militari, anche su base convenzionale, all’addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del personale militare in congedo, che aderisce al reimpiego in

servizio nelle Forze di completamento;

d. mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra Ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari e opera in

vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;

e. promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile;

f. sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l’importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;

g. fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;

h. promuove l’elevazione e la qualificazione culturale e professionale, nonché la formazione continua superiore degli iscritti in Patria e all’estero, attraverso la partecipazione a corsi di studio,

di aggiornamento e addestramento e con attività fisica e sportiva;

i. realizza, nell’ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti;

j. rappresenta ai competenti organi gli interessi degli iscritti;

k. concorre a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli Ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della vigente normativa.

 

Art. 3 Attività dell’UNUCI

1. Anche ai fini delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre. 2012, n. 200, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’UNUCI è fatto obbligo:

a. di non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Sodalizio in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o

collaboratori a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima

e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;

b. di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c. di devolvere il patrimonio dell’UNUCI, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

Art. 4 Simboli

1. La Bandiera nazionale, con la striscia azzurra verticale legata all’asta riportante la scritta “UNUCI ITALIA”, è il simbolo nazionale dell’UNUCI ed è custodita nell’ufficio del Presidente nazionale.

2. L’UNUCI ha un proprio logo il cui originale è depositato presso la sede della Presidenza nazionale.

3. Le caratteristiche del logo sono definite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

4. Il logo è utilizzato per la promozione e l’identificazione delle attività istituzionali, l’utilizzazione per scopi diversi deve essere autorizzata dal Presidente nazionale.

5. Le Sezioni UNUCI sono identificate dal simbolo nazionale e dal logo con il nominativo della Sezione,

il cui uso è obbligatorio nelle occasioni ufficiali.

 

Art. 5 Entrate

1.  L’UNUCI provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:

.a. i proventi delle quote annualmente versate dai soci;

.b. i proventi delle quote volontarie dei soci finalizzate ad incrementare le attività dell’Associazione;

.c. le rendite patrimoniali;

.d. i corrispettivi per servizi resi dall’UNUCI a enti e organismi pubblici e privati;

.e. le donazioni, liberalità e lasciti effettuati in favore dell’UNUCI;

.f. altre entrate eventuali e diverse.

 

Art. 6 Soci ordinari

1.  Possono far parte dell’UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli Ufficiali in congedo dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce Rossa italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, i Cappellani militari, nonché gli Ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Giustizia militare.

Art. 7 Iscrizione all’UNUCI

1.                  1.         L’iscrizione all’UNUCI comporta l’osservanza dello Statuto, nonché delle disposizioni regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

.2.     L’iscrizione all’UNUCI è volontaria ed è:

.a.     gratuita per il primo anno, per gli Ufficiali che cessano dal servizio attivo. A tale scopo sono richiesti alla Direzione generale del personale militare e alle Direzioni o Uffici competenti per il personale dei Corpi o categorie di cui al precedente articolo 6 i nominativi degli Ufficiali prossimi al congedo per la consegna della relativa tessera valida solo per l’anno solare cui si riferisce;

.b.     a pagamento, per tutte le categorie di soci ad eccezione dei soci onorari e dei soci benemeriti.

 

1.                  3.         Le modalità di iscrizione all’UNUCI, nonché di riammissione del socio che in precedenza ha cessato di farne parte a qualsiasi titolo, sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

2.                  4.         Non possono essere iscritti all’UNUCI coloro che sono stati rimossi dal grado, gli obiettori di coscienza e i condannati alla pena definitiva per grave delitto non colposo.

 

Art. 8 Categorie dei Soci

1.  Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:

.a.     soci ordinari: Ufficiali in congedo;

.b.     soci aggiunti: Ufficiali in attività di servizio;

.c.     soci aggregati: familiari dei soci e cittadini simpatizzanti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei necessari requisiti di condivisione dei valori ispiratori e delle motivazioni dell’UNUCI. La richiesta di iscrizione deve essere presentata da un socio ordinario e deve essere accompagnata dal parere favorevole motivato del Presidente di Sezione;

 d.         soci onorari: personalità ed autorità di rilievo meritevoli di particolari riconoscimenti, che conferiscono significativo lustro all’Unione, proposte dal Presidente nazionale al Consiglio nazionale secondo la procedura indicata dal Regolamento. Inoltre possono essere nominati soci onorari gli Ufficiali in congedo, decorati dell’Ordine Militare d’Italia o della medaglia d’oro al V.M. e i Grandi invalidi di guerra. Le relative proposte di concessione, presentate dal Presidente nazionale, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nazionale;

.e.     soci benemeriti: coloro che, condividendo lo spirito del Sodalizio, si dedicano con particolare cura alla sua affermazione ed al suo sviluppo con sostegni, azioni e opere commendevoli. Sono proposti al Consiglio nazionale dal Presidente nazionale, dai Delegati regionali e dai Presidenti di Sezione.

 

1.                  2.         I soci ordinari hanno tutti i diritti ed i doveri sociali come da Statuto, con particolare riguardo all’elettorato attivo e passivo.

2.                  3.         I soci aggiunti, aggregati, onorari e benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

3.                  4.         A condizione di reciprocità, possono altresì essere soci aggiunti UNUCI gli Ufficiali in servizio ed in congedo appartenenti alle Forze armate dei paesi aderenti alla Nato o partner della Nato, Unione europea e Svizzera o altri paesi legati all’Italia da accordi di cooperazione nell’ambito militare. Per questi ultimi sarà chiesto il parere allo Stato maggiore della difesa.

 

Art. 9 Sanzioni disciplinari

1.  Al socio che non osserva le norme statutarie, commette azioni o assume iniziative in contrasto con le finalità e le norme dell’UNUCI o che non attua quanto previsto e disposto dagli organi centrali e periferici del Sodalizio sono comminate, con provvedimento del Presidente nazionale previa deliberazione del Collegio dei probiviri, le seguenti sanzioni:

.a.     l’ammonizione;

.b.     la sospensione;

.c.     l’espulsione, nei casi più gravi.

 

Art. 10 Cessazione e sospensione

1.                  1.         Il socio che incorre nella perdita del grado cessa di appartenere all’UNUCI; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni del grado è sospeso dall’appartenenza all’UNUCI.

2.                  2.         Il Presidente nazionale è tenuto a segnalare al Ministero della difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità, comunicandone l’esito a procedimento definitivamente concluso.

3.                  3.         Cessano inoltre di appartenere all’UNUCI coloro che perdono i requisiti necessari all’iscrizione.

 


 TITOLO II° - ORDINAMENTO

Art. 11 Organizzazione centrale e periferica

1.                  L’UNUCI svolge i propri compiti per mezzo degli organi centrali e periferici.

2.     Sono organi centrali:

.a.     il Presidente nazionale;

.b.     il Consiglio nazionale;

.c.     il Consiglio direttivo;

.d.     il Collegio dei sindaci;

.e.     il Collegio dei probiviri.

 

3.  Sono organi periferici:

.a.     le Delegazioni regionali;

.b.     le Sezioni;

.c.     i Nuclei.

 

Art. 12 Presidente nazionale

1.                  1.         Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell’UNUCI ed attende alla vigilanza su tutte le attività dell’Associazione.

2.                  2.         Viene eletto dal Consiglio nazionale tra i soci ordinari e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

3.                  3.         L’elezione avviene con voto segreto ed a maggioranza assoluta ricorrendo, ove necessario, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggiore numero di consensi ma                    nessuno dei due la maggioranza assoluta.

4.                  4.         Entro 30 giorni dalla elezione deve eleggere il proprio domicilio in Roma o provincia.

5.                  5.         Dura in carica 5 anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.

 

Art. 13 Attribuzioni del Presidente nazionale

1.  Il Presidente nazionale:

.a.     convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Consiglio direttivo;

.b.     esercita l’alta vigilanza sull’attuazione delle delibere adottate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio direttivo;

.c.     emana disposizioni di carattere generale per la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione;

.d.     vigila sullo svolgimento delle attività previste per l’assolvimento dei compiti d’istituto; nei casi d’urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica dello stesso Consiglio direttivo nell’adunanza successiva, provvedendo in caso di mancata ratifica a sottoporre la decisione al Consiglio nazionale;

.e.     vigila sull’attuazione delle attività che regolano i rapporti finanziari e i movimenti economici con gli istituti di credito all’uopo prescelti;

.f.      nomina commissioni per lo studio o l’istruttoria di speciali argomenti;

.g.     svolge ogni altra attribuzione non prevista nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione, ma stabilita dal Consiglio nazionale;

.h.     si avvale della collaborazione di un socio con funzioni di consulente giuridico-amministrativo nominato dal Presidente nazionale su proposta del Consiglio direttivo;

.i.      ha facoltà di delegare al Vicepresidente lo svolgimento di alcune sue attribuzioni;

.j.      può nominare Presidente di Sezione onorario il Presidente di Sezione cessato dalla carica con le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto;

.k.     è Direttore editoriale del periodico “Rivista UNUCI”;

.l.      ratifica l’elezione dei Delegati regionali;

.m.    emana, dopo l’approvazione del Consiglio nazionale, lo Statuto dell’UNUCI ed il relativo Regolamento di attuazione;

.n.     propone al Consiglio nazionale:

        -la nomina, sentito il Consiglio direttivo, a Presidente nazionale onorario del Presidente nazionale uscente;
        -la nomina del Direttore responsabile della rivista UNUCI;
        -la nomina del Segretario generale.
 

2.  In caso di assenza o di impedimento, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente nazionale.

Art. 14 Vicepresidente nazionale

1.                  1.         Il Vicepresidente nazionale è eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta dal Consiglio nazionale, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, tra i soci ordinari appartenenti, possibilmente, a Forza armata diversa da quella di provenienza del Presidente nazionale.

2.                  2.         Il Vicepresidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.

3.                  3.         Entro 30 giorni dalla elezione deve eleggere il proprio domicilio in Roma o provincia.

4.                  4.         Esercita le attribuzioni a lui delegate dal Presidente nazionale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 15 Consiglio nazionale

1.                  1.         Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante dell’UNUCI ed è composto dal Presidente nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente nazionale e dai Delegati regionali.

2.                  2.         Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l’anno nonché quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Consiglio direttivo.

3.                  3.         Le riunioni del Consiglio nazionale sono tenute ordinariamente presso la sede nazionale o in località indicata nell’avviso di convocazione.

4.                  4.         La convocazione del Consiglio nazionale, indicante l’Ordine del giorno, dovrà essere notificata agli interessati di norma almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

5.                  5.         La riunione è valida con l’intervento di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

6.                  6.         Alle riunioni del Consiglio nazionale assistono, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei probiviri e il Segretario generale.

7.                  7.         Nelle votazioni del Consiglio nazionale il Presidente nazionale e il Vicepresidente nazionale non hanno diritto di voto.

8.                  8.         I Delegati regionali esprimono un solo voto a prescindere dal numero delle Sezioni che compongono la Delegazione.

 

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio nazionale

1.  Il Consiglio nazionale:

.a.     elegge gli organi centrali di cui all’articolo 11;

.b.     delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell’Associazione;

.c.     approva lo Statuto e le eventuali modifiche;

.d.     approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e le relative varianti;

.e.     delibera il conferimento della nomina di Presidente nazionale onorario al Presidente nazionale uscente;

.f.      approva il bilancio preventivo, di assestamento ed il conto consuntivo e le relative varianti proposte dal Consiglio direttivo;

.g.     delibera sui provvedimenti di carattere straordinario assunti con carattere di urgenza dal Presidente nazionale, qualora non ratificati dal Consiglio direttivo;

.h.     stabilisce, su proposta del Consiglio direttivo, l’ammontare della quota d’iscrizione annuale all’Associazione e la sua suddivisione percentuale tra Presidenza nazionale, Delegazioni regionali e Sezioni;

.i.      nomina il Segretario generale su proposta del Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo.

 

1.                  2.         Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza

2.                  3.         Le deliberazioni riguardanti lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dello Statuto, con le loro relative modifiche e varianti, devono avere la maggioranza dei due terzi del Consiglio nazionale. Dopo la terza votazione si procede con la maggioranza assoluta.

 

Art. 17 Consiglio direttivo

1.  Il Consiglio direttivo è costituito da:

.a.     Presidente nazionale dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo;

.b.     Vicepresidente nazionale dell’Associazione, che è anche Vicepresidente del Consiglio direttivo;

.c.     tre membri eletti dal Consiglio nazionale tra i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale;

.d.     i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato. Se nel corso del quinquennio taluno viene a cessare dalla carica, si provvede alla immediata sostituzione con il primo dei non eletti. Il nuovo eletto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.

 

1.                  2.         Quando all’ordine del giorno sono trattati argomenti che interessano i rapporti del Sodalizio con le Forze armate, è convocato, a titolo consultivo, il rappresentante all’uopo designato dal Ministero della difesa.

2.                  3.         Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte l’anno, quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo nonché quando ne richiedano la convocazione almeno due componenti.

3.                  4.         Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

4.                  5.         Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei sindaci ed il Segretario generale.

 

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio direttivo

1.                  1.         Il Consiglio direttivo ha poteri di indirizzo, esecutivi, di programmazione e di controllo operativo. Ha pertanto accesso a tutti gli atti necessari all’espletamento della propria funzione.

.2.     In particolare ed in aderenza a quanto deliberato dal Consiglio nazionale:

.a.     sovrintende all’andamento generale dell’UNUCI;

.b.     definisce, sulla base delle scelte e della pianificazione predisposta dal Consiglio nazionale, gli obiettivi e il programma annuale;

.c.     esamina il bilancio preventivo, di assestamento e consuntivo esprimendo motivato parere per l’approvazione;

.d.     propone al Consiglio nazionale l’ammontare della quota sociale di iscrizione;

.e.     ratifica, o no, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente nazionale in caso di necessità o d’urgenza;

.f.      delibera l’accettazione di donazioni, liberalità e lasciti.

 

Art. 19 Collegio dei sindaci

1.                  1.         Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi ed un supplente eletti dal Consiglio nazionale tra i soci in possesso di specifica professionalità e moralità.

2.                  2.         I membri durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato. Le loro attribuzioni non sono compatibili con altri incarichi dell’Associazione.

3.                  3.         Il Presidente del Collegio è eletto nel proprio seno dai componenti del Collegio nella loro prima riunione.

.4.     Il Collegio dei sindaci provvede:

.a.     al controllo amministrativo-contabile della gestione UNUCI e al termine di ogni esercizio finanziario presenta al Consiglio nazionale una relazione sul bilancio preventivo, di assestamento e consuntivo;

.b.     a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto.

 

5.  Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio nazionale senza diritto di voto.

Art. 20 Collegio dei probiviri

1.                  1.         Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi ed un supplente eletti dal Consiglio nazionale tra i soci iscritti all’UNUCI.

2.                  2.         I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato.

3.                  3.         L’appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica dell’UNUCI.

4.                  4.         Si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo per esprimere parere su questioni di carattere disciplinare o su vertenze che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici dell’UNUCI, indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati dalla normativa vigente.

5.                  5.         Il Collegio dei probiviri elegge un proprio Presidente scelto tra i membri del medesimo organismo.

6.                  6.         Può partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.

 

Art. 21 Presidenza nazionale

1.  La Presidenza Nazionale è costituita da:

.a.     Presidente nazionale;

.b.     Vicepresidente nazionale;

.c.     Segretario generale;

.d.     Tesoriere;

.e.     Segreteria di Presidenza;

.f.      Settore addestramento, sport e Forze di completamento;

.g.     Settore infrastrutture;

.h.     Settore affari internazionali e rappresentanza all’estero;

.i.      Settore tutela interessi iscritti e convenzioni;

.j.      Settore comunicazioni.

 

Art. 22 Segretario generale

1.  Il Segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo, e svolge i seguenti compiti:

.a.     è preposto alla gestione amministrativa dell’Associazione;

.b.     presentare il bilancio annuale, preventivo, di assestamento e consuntivo, al Consiglio direttivo e al Collegio dei sindaci per la successiva approvazione del Consiglio nazionale;

.c.     esporre la situazione finanziaria dell’Associazione in sede di Consiglio nazionale;

.d.     coordinare l’attività amministrativa, gestionale dell’Associazione e dei Settori di cui all’art. 21, sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo.

 

1.                  2.         Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e Consiglio nazionale.

2.                  3.         Si avvale dell’operato del Tesoriere, i cui compiti sono precisati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

3.                  4.         Trasmette al Ministero della Difesa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio nazionale, il Bilancio preventivo, di assestamento, il conto consuntivo e le relative varianti unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.

 

Art. 23 Capo Segreteria

1.  Il Capo della segreteria è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     coadiuvare il Presidente nazionale nell’espletamento delle ordinarie attività;

.b.     coordinare le attività burocratiche delle Sezioni periferiche;

.c.     curare il protocollo generale della Presidenza nazionale.

 

Art. 24 Capo Settore addestramento, sport e Forze di completamento

1.  Il Capo settore addestramento, sport e Forze di completamento è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     sovraintendere a tutte le attività addestrative/sportive ed eventi vari delle Sezioni periferiche;

.b.     svolgere conferenze/corsi informativi e mantenere legami con il personale delle Forze di completamento e della Riserva selezionata finalizzati ai richiami, di concerto con gli stati maggiori di Forza armata.

 

Art. 25 Capo Settore infrastrutture

1.  Il Capo Settore infrastrutture è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     curare il funzionamento e il mantenimento delle infrastrutture dell’Associazione;

.b.     custodire la documentazione e l’archivio tecnico degli atti catastali e di proprietà.

 

Art. 26 Capo Settore affari internazionali e rappresentanza all’estero

1.  Il Capo settore affari internazionali e rappresentanza all’estero è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     sovraintendere al funzionamento delle Sezioni UNUCI all’estero, tenendo aggiornate le relative situazioni;

.b.     pianificare l’attività internazionale e presentare la relazione annuale;

.c.     partecipare alle varie attività di organismi internazionali, governativi e non, di Associazioni nazionali di Ufficiali in congedo e riservisti, ivi incluse quelle derivanti dalla appartenenza a gruppi e Associazioni a valenza NATO ed internazionali;

.d.     rappresentare al Presidente nazionale ed al Consiglio direttivo le problematiche dei soci delle Sezioni estere.

 

Art. 27 Capo Settore comunicazione e Direttore della Rivista

1.  Il Capo Settore comunicazione, Direttore responsabile della rivista UNUCI, è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     informare tutti i soci sulle attività dell’Associazione e contribuire al loro aggiornamento professionale per mezzo della rivista;

.b.     sviluppare tutte le attività precipue della rivista;

.c.     gestire il sito internet dell’Associazione in aderenza alle direttive ricevute dal Presidente nazionale.

 

Art. 28 Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni

1.  Il Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:

.a.     individuare e raccogliere le esigenze degli iscritti, canalizzandole, se recepite dall’Associazione, verso i competenti organismi;

.b.     informare i soci sull’evolversi delle singole situazioni, collaborando con il Settore comunicazione.

 

Art. 29 Delegazione regionale

1.                  1.         Presso ogni Regione è costituita una Delegazione regionale.

2.                  2.         Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può costituire Delegazioni regionali comprendenti due o più Regioni limitrofe.

3.                  3.         La Delegazione è presieduta da un Delegato regionale. Il Delegato regionale è uno dei Presidenti di Sezione della Delegazione. Alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti di Sezione della stessa Delegazione, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La sua elezione viene comunicata alla Presidenza nazionale per la ratifica. Il Delegato regionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

.4.     Il Delegato regionale:

.a.     può nominare un Vice delegato regionale scelto fra gli iscritti della sua Delegazione che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo del Vice delegato regionale deve essere comunicato alla Presidenza nazionale per la ratifica. Quando l’impedimento o l’assenza del Delegato regionale si protraggono oltre il novantesimo giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione;

.b.     è preposto alla cura e al coordinamento delle attività delle Sezioni incluse nella Delegazione di competenza, compresa la programmazione e l’assegnazione dei fondi per le attività addestrative/sportive;

.c.     rappresenta nel Consiglio nazionale la Delegazione in cui è stato eletto;

.d.     rappresenta il Presidente nazionale nella sua Delegazione in tutte le relazioni interne ed esterne dell’UNUCI;

.e.     informa le Sezioni dei provvedimenti presi dalla Presidenza nazionale concernenti le Sezioni e i soci;

.f.      convoca, almeno due volte l’anno i Presidenti di Sezione e gli eventuali Commissari straordinari informandone la Presidenza nazionale con apposita relazione/verbale della riunione;

.g.     organizza manifestazioni comuni tra le Sezioni della Delegazione o tra più Delegazioni regionali;

.h.     inoltra alla Presidenza nazionale le istanze particolari delle Sezioni che esulano dalle sue competenze, corredandole di parere.

 

5.  Lo svolgimento delle attività di competenza della Delegazione regionale verrà finanziato con una percentuale, da stabilirsi annualmente in sede di bilancio, della quota annuale versata dalle Sezioni alla Presidenza nazionale.

Art. 30 Sezione UNUCI

1.                  1.         La Sezione è l’unità periferica fondamentale dell’UNUCI.

2.                  2.         Su proposta del Delegato regionale e sentito il Consiglio direttivo, in circostanze particolari il Presidente nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni aventi un numero limitato di iscritti.

3.                  3.         Le Sezioni sono dotate di una organizzazione amministrativa e gestionale secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, provvedendo alle spese di gestione per le attività di istituto.

4.                  4.         Le Sezioni non hanno patrimonio proprio distinto da quello dell’UNUCI e non godono, rispetto a quest’ultimo, di autonomia fiscale. Nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dall’UNUCI.

.5.     Sono organi della Sezione:

.a.     l’Assemblea dei soci;

.b.     il Presidente;

.c.     il Vicepresidente;

.d.     il Consiglio direttivo di Sezione;

.e.     il Tesoriere.

 

Art. 31 Presidente di Sezione

1.                  1.         Il Presidente di Sezione è eletto, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, dagli iscritti alla Sezione ed eventuali Nuclei collegati.

2.                  2.         Dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato. L’elezione deve essere comunicata alla Presidenza nazionale, per la ratifica, ed al Delegato regionale.

.3.     Il Presidente di Sezione:

.a.     presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo di Sezione;

.b.     ha la firma di tutti gli atti della Sezione e risponde del suo operato al Delegato regionale ed al Presidente nazionale;

.c.     promuove ed organizza l’attività culturale, addestrativa e sportiva della Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni locali;

.d.     promuove il proselitismo e la tutela degli iscritti anche in base alle direttive impartite dalla Presidenza nazionale;

.e.     trasmette al Delegato regionale una relazione di tutte le attività svolte e delle relative spese sostenute nel rispetto delle procedure previste dalle norme in vigore;

.f.      nomina un Vicepresidente, scelto tra gli iscritti, che lo sostituisca in caso di impedimento od assenza. Il suo nominativo deve essere comunicato al Delegato regionale ed alla Presidenza nazionale;

.g.     decade dalla carica quando il suo impedimento o la sua assenza si prolungano oltre il novantesimo giorno. In tal caso si procede a nuova elezione previo commissariamento della Sezione.

 

4.  Il Presidente di Sezione sentita l’Assemblea dei soci, propone lo scioglimento o la trasformazione della Sezione al Delegato regionale per il successivo inoltro con motivato parere per la ratifica da parte del Presidente nazionale.

Art. 32 Assemblea dei soci della Sezione

1.  L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente di Sezione in seduta ordinaria entro il primo trimestre dell’anno solare per:

.a.     esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Sezione;

.b.     approvare la relazione del Presidente di Sezione sull’attività svolta nell’anno precedente e per l’impostazione dei programmi dell’anno;

.c.     consegnare gli attestati di benemerenza pervenuti dalla Presidenza nazionale possibilmente alla presenza delle Autorità locali onde divulgare le attività svolte dall’UNUCI sul piano nazionale ed internazionale.

 

1.                  2.         L’Assemblea dei soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo di Sezione lo ritenga necessario o quando richiesto da un terzo dei soci.

2.                  3.         Nelle Assemblee dei soci che comportino espressione di voto, ogni socio può rappresentare, per delega, non più di tre soci.

 

Art. 33 Consiglio direttivo di Sezione

1.                  1.         Presso la Sezione è istituito un Consiglio direttivo che assiste il Presidente nell’esplicazione del suo mandato.

2.                  2.         Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente di Sezione, che lo presiede, dal Vicepresidente e da un numero di membri non superiore a cinque.

3.                  3.         I membri del Consiglio direttivo sono eletti, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, dagli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati.

4.                  4.         I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

5.                  5.         Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 34 Il Tesoriere

1.  Il Tesoriere, se nominato dal Presidente di Sezione, lo coadiuva nei seguenti compiti:

.a.     amministrazione dei beni e dei proventi della Sezione;

.b.     compilazione del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

.c.     tenuta della contabilità in conformità alle norme amministrative vigenti ed alle direttive emanate dalla Presidenza nazionale;

.d.     accertamento e riscossione delle quote sociali ed eventuali elargizioni da parte dei Soci o di altri;

.e.     pagamento delle spese effettuate dalla Sezione.

 

Art. 35 Commissariamento della Sezione

1.                  1.         Qualora un Presidente di Sezione non si attenga alle norme del presente Statuto o non sia ritenuto in grado di svolgere le sue funzioni, il Presidente nazionale, su proposta del Delegato regionale competente, può procedere alla nomina di un Commissario straordinario.

2.                  2.         Il Commissario rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve svolgersi entro sei mesi dall’avvenuta sostituzione del predecessore.

 

Art. 36 Nucleo UNUCI

1.                  1.         Il Nucleo è costituito nelle località in cui il numero degli iscritti non è sufficiente a formare una Sezione.

2.                  2.         Ad esso è preposto un Capo Nucleo scelto dal Presidente di Sezione competente per territorio, sentito il Consiglio direttivo, dal quale dipende a tutti gli effetti.

 

3.  Il nominativo deve essere comunicato al Delegato regionale per la ratifica e alla Presidenza nazionale.

Art. 37 Sezioni all’estero

1.                  1.         Previo intese della Presidenza nazionale con le competenti Autorità, possono essere costituite all’estero Sezioni UNUCI fra Soci ivi residenti rientranti nelle categorie previste all’articolo 8.

2.                  2.         Le Sezioni all’estero dipendono dalla Presidenza nazionale.

3.                  3.         Il Presidente della Sezione è eletto dagli iscritti alla Sezione.

4.                  4.         Le Sezioni all’estero hanno amministrazione autonoma, sono autosufficienti e compilano un proprio bilancio. La quota sociale d’iscrizione è stabilita annualmente da ciascun Presidente di Sezione sulla base delle condizioni economiche e sociali locali.

5.                  5.         Per le Sezioni all’estero sono valide le medesime norme di quelle in territorio nazionale per quanto applicabili.

 

Art. 38 Iscrizione alla Sezione

1.  L’iscrizione avviene di norma presso la Sezione del luogo di residenza. Eccezionalmente può essere effettuata presso altra Sezione.

 


 TITOLO III° - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 39 Anno finanziario ed Esercizio finanziario

1.  L’anno finanziario e l’esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 40 Norme amministrativo -contabili

1.  Il Regolamento di amministrazione e contabilità regola le procedure amministrativo-contabili dell’amministrazione centrale e periferica dell’Associazione.

Art. 41 Quota sociale

1.  La quota sociale annuale viene versata entro il 31 marzo da ogni iscritto secondo le norme stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 42 Rimborsi spese

1.                  1.         Tutte le cariche elettive sono gratuite.

2.                  2.         Al Presidente nazionale, al Vicepresidente nazionale, ai componenti il Consiglio direttivo, al Collegio dei sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese forfettario, non costituente emolumento, nella misura proposta dal Consiglio direttivo e approvata dal Consiglio nazionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

3.                  3.         Ai collaboratori può essere corrisposto un rimborso spese forfettario giornaliero, con le modalità indicate nel Regolamento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

4.                  4.         Analogo rimborso spese forfettario può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente nazionale che ne stabilisce l’entità, sentito il Consiglio direttivo.

      


 TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Rivista UNUCI

1.                  1.         La Presidenza nazionale pubblica la rivista UNUCI che viene inviata gratuitamente a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

2.                  2.         L’UNUCI corrisponde con i propri iscritti, residenti in Italia e all’estero, tramite il sito internet o con altri strumenti di comunicazione.

 

Art. 44 Regolamenti interni

1.                  1.         Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto è emanato il Regolamento di attuazione che deve essere predisposto dal Consiglio direttivo, approvato dal Consiglio nazionale, emanato dal Presidente nazionale.

2.                  2.         Parimenti, con le stesse modalità, è emanato il Regolamento di amministrazione e contabilità.

 

Art. 45 Modifiche statutarie

1.                  1.         Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dai Delegati regionali o dai componenti del Consiglio direttivo.

2.                  2.         Le proposte sono esaminate dal Consiglio direttivo e sottoposte all’approvazione del Consiglio nazionale.

 

Art. 46 Abrogazioni. Rinvii

1.  Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, dopo l’iscrizione dell’UNUCI nel registro delle persone giuridiche da parte della Prefettura.

PREFETTURA DI ROMA Ufficio Territoriale del Governo Registro delle Persone Giuridiche

N. 985/2014 del 24 marzo 2014